CASSA EDILE COMO E LECCO

Cassa Edile

CASSA EDILE - STATUTO

Statuto della Cassa Edile di Como e Lecco

Art. 1 - DENOMINAZIONE DELLA CASSA EDILE, SEDE E DURATA

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Como, già Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali di Como, continua la propria attività con la denominazione Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco con sede in Como Via Diaz 26.

Sono tuttavia costituite due sedi amministrative di pari grado, una a Como Via Diaz 26, l'altra a Lecco Via Parini 35.

Gli organi di gestione della Cassa, in relazione a specifiche esigenze, potranno altresì deliberare l'apertura di uffici distaccati.La Cassa Edile adempie alle proprie funzioni tassativamente indicate nel presente Statuto a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini che, indipendentemente dalla natura industriale, artigianale e cooperativistica e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale, esercitano la propria attività nel territorio delle Province di Como e Lecco.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 2 - FUNZIONI

La Cassa è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'ANCE e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (FENEA LUIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra ANCE COMO, ANCE LECCO SONDRIO e FENEAL UIL ALTA LOMBARDIA (COMO - LECCO - VARESE - SONDRIO), FILCA CISL DEI LAGHI, FILCA CISL MONZA BRIANZA LECCO, FILLEA CGIL COMO e FILLEA CGIL LECCO per le rispettive zone dicompetenza.

Resta inteso che il presente Statuto si debba ritenere modificato di conseguenza nell'eventualità in cui uno degli Enti sopra indicati modificasse la propria denominazione. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma non determinano effetti nei confronti del la Cassa.

La Cassa per il raggiungimento dei suoi obiettivi collabora anche attraverso specifici accordi con le Casse Edili territorialmente ed economicamente affini al fine di prestare il miglior servizio possibile ai suoi assistiti.

Art. 3 - RAPPRESENTANZA LEGALE, DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione come da successivo art. 9.

Tutti i lavoratori iscritti eleggono il proprio domicilio legale presso la sede della Cassa per quanto riguarda le assistenze e prestazioni gestite dalla Cassa medesima.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla attività della Cassa è competente il Foro di Como.

Art. 4 - COMPITI

La Cassa provvede a:

- prestazioni di previdenza e d'assistenza a favore dei propri iscritti;

- gestione accantonamento per ferie, gratifica natali zia e ri posiannui;

- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali della Provincia di Como e di Lecco ad esse aderenti o derivante d'accordi con altre Casse, come previsti all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 5 - ISCRITTI

Agli effetti del presente Statuto sono iscritti alla Cassa, a cura del proprio datore di lavoro, tutti i lavoratori, com presigli apprendisti, di cui all'art. 1.

Il rapporto di iscrizione alla Cassa decorre, attuando le relative modalità, dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro, in relazione al quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali, il datore di lavoro è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto d'iscrizione cessa per:

a. cessazione di attività lavorativa dell'iscritto;

b. passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti un'attività diversa da quella edile ed affine;

c. espatrio dell'iscritto;

d. decesso dell'iscritto;

e. cessazione di attività della Cassa Edile.

Art. 6 - CONTRIBUZIONI

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Asso ciazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Province di Como e di Lecco ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il versamento delle somme dovute alla Cassa dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti, per i titoli di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuato con le modalità contrattualmente stabilite dalle competenti Organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, osservate altresì le eventuali modalità integrative deliberate dal Comitato di Gestione per quanto di competenza.

Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra rispon de il datore di lavoro che, per la parte facente carico ai lavora tori dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui sopra la Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto, i provvedimenti che riterrà del caso.

Art. 7 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi sti pulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Province di Como e di Lecco aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La gestione delle somme di competenza della Cassa e l'erogazione delle assistenze a favore dei lavoratori iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, fermo restando il principio che possono fruire delle assistenze della Cassa soltanto i lavoratori iscritti, relativamente ai quali il datore di lavoro sia in regola con i versamenti di cui all'art. 6.

Art. 8 - ORGANI

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;

- il Comitato di Gestione;

- il Consiglio Generale;

- il Collegio Sindacale.

Art. 9 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito da:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- due Vice Presidenti aggiunti.

Uno fra i membri nominati da ANCE COMO ed ANCE LECCO SONDRIO assumerà la funzione di Presidente su designazione congiunta delle Associazioni medesime.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori di Como e Lecco assumerà su designazione congiunta delle Organizzazioni stesse la funzione di Vice Presidente.

Uno fra i membri del Comitato di Gestione nominato dal l'ANCE territoriale della Provincia non espressione della funzione di Presidente assumerà la funzione di Vice Presidente aggiunto.

Uno fra i membri del Comitato di Gestione nominato dal le Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori della Provincia non espressione della funzione di Vice Presidente assumerà la funzione di Vice Presidente aggiunto.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente con obbligo di darne notizia agli altri componenti del Comitato di Presidenza.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso d'assenza o d'impedimento il Presidente ed il Vice Presidente potranno delegare per iscritto di volta in volta tutte o parte delle loro funzioni ad altro componente il Comitato di Gestione.

Il Presidente potrà delegare un componente nominato da ANCE COMO ed ANCE LECCO SONDRIO; il Vice Presidente potrà delegare un componente nominato dalle Federazioni Provinciali dei Lavoratori delle Costruzioni di Como e Lecco.

Art. 10 - COMITATO DI GESTIONE

a) Compiti.

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere al l'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite (in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, relativi ai contributi ed alle prestazioni) nonché il bilancio consuntivo.

Spetta inoltre al Comitato di Gestione di:

- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici sia amministrativi, ed in particolare su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

- provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva relativi alle eventuali forme previdenziali che venissero demandate alla Cassa dalle Organizzazioni di cui all'art. 2;

- curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie; promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori l'interes samento alle previdenze sociali;

- curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;

- contrarre e concedere mutui, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei Pubblici Registri Ipotecari con facoltà d'esonerare i Conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia d'ipoteche legali, transigere e comporre in arbitri od amichevoli compositori, muovere o sostenere liti o recederne, appellare od accettare i giuramenti, nominare Procuratori Speciali ed eleggere domicili,

acqui stare, vendere o costruire immobili;

- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ri tiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

- provvedere alla gestione finanziaria delle disponibilità liquide secondo quanto previsto nel successivo art. 15.

b) Composizione.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 14 componenti di cui:

- 7 di parte imprenditoriale di cui 5 nominati complessi vamente da ANCE COMO e da ANCE LECCO SONDRIO e 2 nominati complessivamente dalle Organizzazioni degli Artigiani di Como e di Lecco;

- 7 di parte sindacale nominati complessivamente da FENEALUIL ALTA LOMBARDIA (COMO - LECCO - VARESE - SONDRIO), FILCA CISL DEI LAGHI, FILCA CISL MONZA BRIANZA LECCO, FILLEA CGIL COMO e FILLEA CGIL LECCO.

c) Durata dell'incarico.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle Associazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Comitato di Gestione nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa prima della scadenza del triennio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

d) Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro ai componenti il Comitato di Gestione potrà essere corrisposta, anche in relazione ad eventuali compiti che venissero loro affidati, una somma a titolo d'indennizzo o rimborso spese con le modalità e l'ammontare stabilito dal Comitato di Gestione ed approvato dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali aderenti al le Organizzazioni Nazionali di cui al l'art. 2.

e) Convocazioni.

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da al meno tre membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'eccezionale urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

f) Deliberazioni.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza d'almeno due terzi dei suoi componenti arrotondati all'unità superiore. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Ove i presenti all'adunanza del Comitato di Gestione non rappresentino pariteticamente le due parti, datori di lavoro e lavoratori, le deliberazioni saranno valide solo se adottate all'unanimità.

Art. 11 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:

a. 14 componenti del Comitato di Gestione;

b. 3 componenti di parte imprenditoriale di cui 2 nominati con giuntamente da ANCE COMO e da ANCE LECCO SONDRIO ed uno nominato dalla Organizzazione degli Artigiani di Como;

c. 3 componenti di parte sindacale nominati congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori di Como e di Lecco rappresentate nel Comitato di Gestione.

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle en trate e delle uscite;

- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Per quanto attiene la durata dell'incarico dei componenti il Consiglio Generale e le modalità di convocazione si fa riferimento a quanto previsto alle lettere c) ed e) dell'art. 10.

Art. 12 - COLLEGIO SINDACALE

a) Composizione.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Essi devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri collegiati oppure nel Registro dei Revisori contabili.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Durata.

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

c) Compensi.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

d) Attribuzioni.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto ap plicabili.

Essi devono riferire al Comitato di Gestione le eventuali irrego larità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la rispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Art. 13 - DIRETTORE

Per lo svolgimento dei compiti affidati alla Cassa, il Comitato di Gestione provvederà all'assunzione di un Direttore, il quale, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione, darà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari, nell'ambito dei compiti affidatigli dal Comitato stesso.

Il Direttore curerà l'organizzazione interna degli uffici, in base alle direttive di massima stabilite dal Comitato di Gestione.

Il Direttore, salvo diversa decisione del Comitato di Gestione o del Consiglio Generale, parteciperà alle riunioni di tali organi, con le funzioni di segretario delle riunioni, di cui curerà la redazione dei verbali, che dovrà sottoscrivere unitamente al Presidente ed al Vice Presidente.

Il trattamento economico e normativo del Direttore è determinato da apposito regolamento, che deve essere deliberato dal Comitato di Gestione, previa approvazione delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, di cui all'art. 2.

Art. 14 - PERSONALE

Per lo svolgimento dei compiti affidati alla Cassa, il Comitato di Presidenza provvederà all'assunzione di personale, sentito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale del personale dipendente della Cassa verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Comitato di Gestione in conformità alle Leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a. dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa;

b. dalle somme e dagli avanzi di gestione destinati a formare speciali riserve ed accantonamenti;

c. dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, dona zioni, elargizioni o per atti di liberalità in genere con specifica de stinazione a patrimonio;

d. dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali costituenti il patrimonio sociale possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri investimenti finanziari a breve che assicurino il miglior rendimento del momento compatibilmente alla garanzia del rimborso, nonché in beni destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 16 - RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a. dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori, di cui al 1^ comma dell'art. 6;

b. dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul fondo per gratifica natalizia, ferie e riposi annui e sugli altri fondi di cui la Cassa ha l'amministrazione;

c. dagli eventuali residui attivi dei fondi anzidetti, dopo le scadenze dei termini entro i quali i relativi importi possono essere richiesti dagli aventi diritto;

d. dagli interessi compensativi per ritardati versamenti e dalle sanzioni amministrative eventualmente erogate, nei casi di inadempienza, sulla base della normativa concordata dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2;

e. dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f. dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, entrino nelle disponibilità della Cassa.

Art. 17 - PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni documento di spesa dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente o da chi da essi rispettivamente delegato.

Ogni assegno relativo a prelievo o pagamento per qualsiasi titolo o causale deve essere firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Per la firma delle richieste di assegni circolari relativi alla liquidazione degli accantonamenti ferie, gratifica nata lizia e riposi annui, pagamenti del premio di anzianità professionale edile, rimborsi per indennità integrativa di malattia, infortunio ed assistenze della Cassa, il Presidente potrà delegare il Direttore della Cassa.

Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Pre sidente, perché assenti od impediti, dovranno essere in ogni caso munite, agli effetti del presente articolo, di delega scritta.

Art. 18 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa iniziano il 1^ ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi, riguardanti le singole gestioni della Cassa, i quali debbono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati dal Consiglio Ge nerale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato di Gestione, e del Consiglio Generale, ciascuno per quanto di competenza.

Entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci consuntivi (situazione patrimoniale e rendiconto economico) accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dai dati analitici congiuntamente richiesti dalle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il

Comitato di Gestione, debbono essere inviati alle Organizzazioni medesime.

Le Organizzazioni provinciali di Como e Lecco, aderenti alle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 2, entro i successivi trenta giorni si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Presidente della Cassa, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.

I piani previsionali devono essere predisposti dal Comitato di Gestione e sottoposti all'esame ed alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio e devono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Anche i piani previsionali, come quelli consuntivi, debbono essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali predette entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELLA CASSA EDILE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di Como e Lecco e su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi dodici mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Como.

Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficenza a favore della categoria edile che saranno concordemente indicate dalle Organizzazioni sindacali competenti.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Como.

Art. 20 - DIVISIONE IN CASSE AUTONOME

Non costituisce causa di scioglimento della Cassa Edile l'eventuale richiesta unanime delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2 della provincia di Como o di quella di Lecco di separazione patrimoniale e gestionale dell'Ente in due distinti Enti autonomi competenti per ciascuna provincia.

La richiesta scritta in tal senso, controfirmata da tutte le Organizzazioni territoriali di una provincia, dovrà pervenire al Comitato di Presidenza della Cassa con un preavviso minimo di 24 mesi e sarà vincolante per le Organizzazioni dell'altra provincia.

Il Comitato di Presidenza provvederà a comunicare immediatamente a tutte le Organizzazioni territoriali dell'altra Provincia la richiesta pervenuta.

Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma le Organizzazioni territoriali della Provincia di Como e di quella di Lecco provvederanno alla nomina di due arbitri ciascuna, nominati uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e l'altra dalle Organizzazioni dei lavoratori.

In caso di mancata nomina provvederà il Presidente della C.C.I.A.A. della Provincia competente.

I quattro arbitri come sopra nominati nomineranno un quinto arbitro di comune accordo; in caso di disaccordo la nomina è demandata al Presidente dell'Unioncamere Regionale.

Il collegio arbitrale come sopra costituito, che deciderà a maggioranza inappellabilmente e senza alcuna formalità di procedura, provvederà entro 12 mesi alla stesura del piano di riparto e attribuzione delle attività e passività, ivi com presi beni immobili e mobili alle due distinte Casse provinciali.

Ciò sulla base del criterio di proporzionalità ritenuto più idoneo a salvaguardare i diritti di ciascuno dei due gruppi provinciali in relazione all'ultimo decennio di gestione, garantendo comunque la completa operatività ed efficienza della Cassa sino al momento fissato dallo stesso Collegio arbitrale per la decorrenza della scissione, comunque nel rispetto del preavviso minimo di cui al comma 2.

Art. 21 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere stabilita con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2, con la precisazione che la modifica della denominazione degli Enti sopra citati non determinerà l'obbligo di modificare il presente Statuto.

Art. 22 - NORME DI RINVIO

Per quando non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.

Como, lì 13 settembre 2018.

F.TO FRANCESCO MOLTENI

F.TO SERGIO PIAZZA

F.TO RICCARDO CUTAIA

F.TO TURRI ROBERTO

F.TO SILVIO BAITA

F.TO RENZO ANDREOTTI

F.TO VERONICA VERSACE

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAI