CASSA EDILE COMO E LECCO

Prestazioni Contrattuali

LAVORATORI - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Prestazioni contrattuali

Indennità integrativa di malattia e tbc

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui alla specifica norma contrattuale, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'indennità di contingenza e dall'elemento economico territoriale, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181° al 270° (o al 365° per gli operai edili dell'industria con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo), per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.

Per gli apprendisti, in relazione all'estensione del trattamento di malattia previsto dalla Legge Finanziaria 2007, sono state apportate apposite modifiche ai CCNL per le Imprese Edili ed Affini Industria e Artigianato. Per gli apprendisti non in prova è infatti stato previsto lo stesso trattamento economico giornaliero contemplato per gli operai (vedi i coefficienti di cui sopra). Si precisa che nei suddetti coefficienti è già ricompresa la percentuale del 4,95% per riposi annui, dovuta anche nel caso di assenza per malattia e TBC. Tale percentuale rimarrà a carico dell'impresa. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni alla settimana escluse le festività. In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al secondo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto. L'impresa durante l'assenza dal lavoro per malattia dei propri dipendenti, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale per ferie e gratifica natalizia nella misura del 18,5% lordo.

Indennità integrativa di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui alla specifica norma contrattuale, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'indennità di contingenza e dall'elemento economico territoriale, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per infortunio o malattia professionale. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti: a) dal 1° al 90° giorno di assenza: 0,2538; b) dal 91° giorno in poi: 0,0574. Si precisa che nei suddetti coefficienti è già ricompresa la percentuale del 4,95% per riposi annui dovuta anche nel caso di assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale. Tale percentuale rimarrà a carico dell'impresa. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche e le festività. Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'Impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie e gratifica natalizia, sono in vigore le seguenti aliquote lorde: a) primi tre giorni (per l'infortunio il giorno dell'evento si considera lavorato): 18,5%; b) dal 4° al 90° giorno: 7,4%; c) dal 91° giorno alla guarigione: 4,6%.

Norme comuni a malattia e infortunio

In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento economico a carico dell'impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto. In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Anzianità professionale edile Allegato C al CCNL

1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.

2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL, nonché le ore indennizzate dall'INPS relative ai periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragr. 2:

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio Importo orario
Operaio
IV livello
Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Importi riferiti all'erogazione di Maggio 2016
1a, 2a e 3a erogazione » 0,1604 0,1490 0,1341 0,1146
4a e 5a » 0,3369 0,3131 0,2817 0,2408
6a » 0,5054 0,4693 0,4225 0,3611
7a » 0,5294 0,4919 0,4425 0,3783
8a e 9a » 0,7062 0,6557 0,5900 0,5045
10a e succ. » 0,8827 0,8196 0,7379 0,6304

Nota: Le parti si danno atto che le cifre sopraindicate corrispondono rispettivamente al 5%, al 10%, al 15%, al 20%, e al 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore per pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione oraria di fatto nonché su eventuali superminimi, maggiorazioni per i capisquadra, ecc., per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività previste dai C.C.N.L.

La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".

6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5. Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile, registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL. La Cassa Edile registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

8. Le associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali erogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

E’ istituita infine una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l’accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal Regolamento dell’anzianità professionale edile.

Accordo territoriale 16.03.93

Apprendisti sospesi dal lavoro

Ai soli fini del raggiungimento del limite di 2.100 ore per le prestazioni A.P.E. saranno computate le ore di sospensione o di riduzione di orario degli apprendisti (Cassa Integrazione Guadagni non riconosciuta dall'I.N.P.S.).

Ore effettuate presso altre Casse Edili

È stata istituita, da parte dell'Organismo paritetico nazionale (Commissione Nazionale per le Casse Edili) una banca dati che permette lo scambio delle ore APE fra tutte le Casse Edili dell'intero territorio nazionale. Quindi non sarà più necessario provvedere allo scambio fra Casse Edili delle attestazioni cartacee o di supporti informatici in quanto l'unificazione delle posizioni relative ai lavoratori che hanno operato in più province avverrà automaticamente tramite la banca dati nazionale.

La prestazione dell'APE, ad eccezione di quella prevista in caso di morte o di inabilità permanente assoluta, è soggetta ad IRPEF. Poiché la Cassa Edile riveste la qualifica di sostituto d'imposta, sull'importo della prestazione verrà effettuata una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF, certificata mediante l'apposita documentazione fiscale. L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato da parte dei singoli lavoratori come segue: tramite l'azienda, attraverso il conguaglio di fine anno, oppure con il MOD. 730 o con il MODELLO UNICO (ex 740).

Indumenti da lavoro

Sulla base di quanto previsto dai contratti ed accordi integrativi provinciali, la Cassa Edile provvede, entro il 31 marzo alla fornitura estiva per i lavoratori propri iscritti in forza al 30/11 e presenti al momento dell'ordine, ed entro il 30 settembre alla fornitura invernale per i lavoratori propri iscritti in forza al 31/05 e presenti al momento dell'ordine. Entro il 15 gennaio per la fornitura estiva e entro il 30 giugno per la fornitura invernale dovranno essere segnalate alla Cassa Edile le variazioni intervenute per i lavoratori in forza (tipo e taglia degli indumenti, tipo e misura delle calzature).

La spedizione verrà effettuata direttamente all'indirizzo del datore di lavoro con pacchetto personalizzato per ogni singolo lavoratore.

Premesso che in base al D.L. 626 è obbligatorio l'utilizzo delle calzature di sicurezza, è data facoltà di poter effettuare la scelta del materiale antinfortunistico in base al genere di lavoro svolto e al maggior uso sulla base dell'apposita scheda a punti predisposta dal Comitato di Gestione della Cassa.

Il punteggio ottenuto sommando il valore dei singoli articoli scelti non potrà comunque superare il limite massimo pro-capite stabilito dalla Cassa Edile pari a 100 punti per ogni fornitura.

Per gli addetti ai lavori stradali o comunque per coloro che sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della normale attività lavorativa, sono obbligatori particolari indumenti in tessuto fluorescente (indumenti ad alta visibilità in qualunque condizione) oppure le bretelle luminose.

Per il personale asfaltista, considerata la particolare mansione che comporta usura maggiore rispetto a quella degli altri lavoratori del settore, vengono assegnati due paia di calzature antinfortunistiche nella fornitura estiva e un paio nella fornitura invernale, per un totale di tre paia all'anno.

Inoltre, anche per i lavoratori di nuovo ingresso in edilizia, assunti durante l'anno, la Cassa Edile provvede alla consegna degli indumenti da lavoro previsti dalla vigente disciplina contrattuale (di norma: 1 jeans e 1 camicia (o 1 pile se fornitura invernale), o 1 tuta intera, 1 paio di scarpe antinfortunistiche).

Non sono considerati lavoratori di nuovo ingresso quei lavoratori che provengono da imprese iscritte alla Cassa Edile e che, pertanto, sono già in possesso sia degli indumenti che delle calzature.

Per poter procedere celermente all'invio della fornitura, e ciò in relazione agli obblighi previsti dal D.L. 626 (sicurezza/dispositivi di protezione individuale) occorre che i datori di lavoro trasmettano immediatamente all'atto dell'assunzione, tramite FAX, l'apposito modulo contenente, oltre alle generalità, le taglie degli indumenti e le misure delle calzature.

Per tutti i lavoratori che abbandonano il settore nel corso dell'anno, la Cassa Edile potrà trattenere tanti dodicesimi del costo d'acquisto degli indumenti e delle scarpe quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'intero anno di servizio. Convenzionalmente l'importo mensile da trattenere è fissato in Euro 0,67 per ciascun indumento completo ed in Euro 1,55 per le scarpe.