Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede che dal 1 Gennaio 2009 ogni volta che l'impresa procede all'assunzione di un lavoratore senza precedenti esperienze in edilizia (cioè che non è mai stato iscritto presso alcuna Cassa Edile), dovrà inviarlo in formazione per due giornate (16 ore) prima del primo giorno di assunzione. Le 16 ore di formazione si svolgono nel laboratorio pratico della Scuola Edile - ESPE - di Como o di Lecco e gli argomenti trattati vertono sulle mansioni di base che normalmente svoge un neoassunto nel primo periodo di lavoro.
Nel contempo il certificato che la Scuola Edile rilascerà al termine del corso di 16 ore permetterà all'impresa di dimostrare di aver assolto all'obbligo di formazione alla sicurezza previsto dal nuovo Testo Unico (art. 37 D.Lgs. 81/08). Dal momento che le 16 ore - gratuite - verranno frequentate dal lavoratore prima del primo giorno di assunzione, non avranno alcun peso economico per l'Impresa.
Il Ministero del Lavoro e l'INAIL hanno fatto propria l'iniziativa di formazione delle 16 ore e, insieme al sistema Formedil delle Scuole Edili, sono titolari dell'iniziativa. La frequenza alle 16 ore è diventata obbligatoria dal 1 Gennaio 2009.
Le Scuole Edili di Como e Lecco mettono a disposizione di tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco il corso di formazione di 16 ore, come da calendario scaricabile più in basso nella pagina.
Nel caso in cui un'impresa intenda procedere ad una nuova assunzione nel periodo di cui sopra dovrà:
Avere in cantiere, sin dal primo minuto di lavoro, lavoratori formati e certificati per quanto riguarda le basi pratiche del mestiere e gli adempimenti di formazione alla sicurezza, è senza dubbio utile per l'impresa e di fatto indispensabile a seguito del nuovo quadro formativo (D.Lgs. 81/08 e 231/01).
Segnaliamo inoltre che la frequenza certificata del corso permette di richiedere gli sgravi sui versamenti all'INAIL.
E' utile ricordare che il corso preassuntivo "16 ore" è stato progettato per rispondere ai requisiti normativi previsti dall’articolo 37, comma 4, lettera a), del Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/2008), relativo all’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la formazione dei lavoratori [...] in occasione della costituzione del rapporto di lavoro [...]. Questo obbligo, sancito dall’articolo 18, comma 1, lettera l) (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: [...] adempiere agli obblighi di informazione e formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 [...]) è poi sanzionato dall’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente), comma 4, lettera e), che prevede: [...] l’arresto da quattro ad otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro [...].
L'iscrizione può essere effettuata cliccando sui pulsanti seguenti, o direttamente sul sito EdilConnect.