STRALCIO ACCORDO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI CONTRATTUALI TERRITORIALI IN DATA 19 APRILE 2021 e successive modifiche intervenute
Preso atto che
• le prestazioni e le assistenze sanitarie di cui ai Verbali di Accordo del 19 settembre 2007, del 27 ottobre 1997 e del 22 luglio 1997 sono decadute in data 30 settembre 2020 e, pertanto, i suddetti verbali di accordo sindacale si ritengono abrogati;
• le Parti Sociali delle Province di Como e Lecco intendono riconoscere "ulteriori prestazioni per gli operai" nella misura dello 0,45% del predetto "contributo per prestazioni integrative contrattuali ed assistenze diverse della Cassa Edile" del 2,25%, come previsto dal Protocollo per il rilancio del settore – Allegato 1 al c.c.n.l. 18 luglio 2018 (industria) e dal Protocollo Enti Bilaterali 20 maggio 2019 (artigianato)
si conviene e si stipula quanto segue
• A decorrere dal 1° ottobre 2020 verranno introdotte le "assistenze sociali" sotto riportate
unitamente alla disciplina applicativa, nei limiti della percentuale sopra indicata;
DIRITTO (ART. 1)
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e Lecco le sopra indicate "assistenze sociali" è determinato
dal possesso, da parte del lavoratore, dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, le ore nei periodi indicati in ogni singola assistenza, con il relativo accantonamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia, presso le competenti Casse Edili. Nel computo del calcolo delle ore devono essere tenute in considerazione, oltre alle ore effettivamente lavorate, anche le assenze per servizio civile, malattia, infortunio, tbc regolarmente indennizzate, maternità, cassa integrazione guadagni relativamente alle ore indennizzate dall’INPS, permessi retribuiti, ore assemblee retribuite previste dal contratto nazionale di lavoro e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) per i lavoratori assunti a tempo parziale le ore necessarie per avere diritto alle prestazioni e gli importi
delle stesse saranno riproporzionati all’orario risultante dal contratto o lettera di assunzione;
c) risultare alle dipendenze di impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima;
d) su richiesta dei lavoratori provenienti da altre province, la Cassa Edile di Como e Lecco provvederà a certificare le ore prestate presso la suddetta Cassa Edile a condizione di accertata regolarità contributiva dell’azienda; tale modalità permarrà fino all’attuazione del principio che l’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza;
e) il diritto all’erogazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda in presenza dei requisiti e nei termini previsti da ciascuna assistenza, di seguito riportate. Se in quel momento l’impresa non è in regola con il versamento alla Cassa Edile di accantonamenti e contributi,
l’erogazione viene temporaneamente sospesa. L’erogazione verrà effettuata nel momento di
regolarizzazione della posizione.
DECADENZA DEL DIRITTO ALLE ASSISTENZE (ART. 2)
Il lavoratore decade dal diritto alle assistenze della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e, con effetto immediato, durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni volontarie (non per giusta causa). In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori. Il termine di decadenza di tre mesi viene elevato a sei nel caso di lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedura fallimentare.
In caso di decesso del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, in presenza dei requisiti richiesti, le seguenti assistenze: soggiorni climatici per i figli dei lavoratori (art. 13), borse di studio (art. 4), contributo per fini di studio (art. 5) per un massimo di tre anni.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART. 3)
Le domande delle assistenze sociali, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le imprese e le organizzazioni sindacali di categoria, oppure scaricabili dal sito www.cassaedilecomolecco.it, devono essere trasmesse – accompagnate da tutti i documenti richiesti – entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.
A) BORSE DI STUDIO (ART. 4)
Nell’intento di favorire negli studi i figli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti, la Cassa Edile eroga, ai lavoratori medesimi, un contributo così stabilito:
a) € 280,00, per gli studenti frequentanti Istituti Professionali statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regioni o autorizzati dalla Regione, con una durata minima di un biennio;
b) € 300,00 per gli studenti frequentanti istituti tecnici, magistrali, licei, istituti d’arte, ecc.;
c) € 350,00 per gli studenti frequentanti istituti tecnici o professionali ad indirizzo edile (geometri, periti , operatori e tecnici edili);
d) € 400,00 per gli studenti frequentanti corsi di diploma universitario, scuole dirette a fini speciali, corsi di formazione professionale post diploma, di scuola media superiore di durata non inferiore ai due anni, conservatorio di musica dal 6° anno;
e) € 500,00 per gli studenti universitari (nel caso di corso di laurea inerente il settore edile, l’importo è
elevato a € 600,00).
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
media voto pari o superiore ai 7/10 (escluse religione ed educazione fisica) per gli studenti rientranti nelle lettere a), b), c) e d);
media voto pari o superiore ai 24/30 (con almeno 4 esami conseguiti nell’anno accademico) per gli studenti rientranti nella lettera e), con esclusione degli studenti fuori corso.
Termini di presentazione:
Entro il 31 ottobre dell’anno in corso alla data di conclusione dell’anno scolastico o accademico.
Documentazione a corredo della domanda:
stato di famiglia e/o autocertificazione;
attestato rilasciato dall’Istituto e/o dall’Università con l’indicazione dei voti conseguiti.
B) CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO (ART. 5)
Agli studenti che risultano a carico sarà erogato un contributo per fini di studio pari ad un importo di:
a) € 120,00 per gli studenti frequentanti il primo o il terzo anno della Scuola Media Inferiore oppure €
100,00 per gli studenti frequentanti il secondo anno della Scuola Media Inferiore;
b) € 170,00 per gli studenti frequentanti il primo o il terzo anno della Scuola Media Superiore oppure €
120,00 per gli studenti frequentanti il secondo anno della Scuola Media Superiore;
c) € 250,00 per gli studenti frequentanti al primo o il terzo anno dell’Università e corsi equiparati oppure
€ 200,00 per gli studenti frequentanti al secondo anno di Università e corsi equiparati.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
Termini di presentazione:
Entro il 31 dicembre dell’anno in corso alla data di iscrizione dell’anno scolastico / accademico.
Documentazione a corredo della domanda:
attestazione/certificazione di frequenza anno scolastico/accademico
stato di famiglia e/o autocertificazione;
C) CONTRIBUTO FREQUENZA ASILI NIDO (ART. 6)
Nell’intento di contribuire al pagamento della retta dell’asilo nido frequentato dal/dai figlio/i o equiparati, ai lavoratori iscritti è riconosciuto un contributo per un importo massimo di € 1.000,00 annue per ciascun figlio frequentante l’asilo nido, nel limite massimo dell’importo delle rette effettivamente pagate.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
Termini di presentazione:
Entro il 31 ottobre dell’anno in corso alla data di conclusione dell’anno dell’asilo nido frequentato.
Documentazione a corredo della domanda:
stato di famiglia e/o autocertificazione;
attestato di effettiva frequenza con indicazione delle rette effettivamente pagate nell’anno (anno Cassa Edile).
D) PREMIO NATALITA’ (ART. 7)
Alla nascita e/o adozione di un figlio ai lavoratori iscritti che abbiano maturato il requisito richiesto, sarà
corrisposto un premio di natalità pari ad € 250.00.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
Termini di presentazione:
Entro 4 mesi dall’evento;
Entro 3 mesi per gli eventi del mese di settembre
Documentazione a corredo della domanda:
copia del certificato di nascita nel quale risulti l’indicazione della paternità, rilasciato dal Comune o
dall’autorità competente.
E) SUSSIDIO MATRIMONIO e/o UNIONE CIVILI (ART. 8)
Ai lavoratori iscritti che contraggono matrimonio e/o unione civile è riconosciuto un sussidio pari a €
400,00.
La prestazione può essere erogata una sola volta.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro 4 mesi dall’evento;
Entro 3 mesi per gli eventi del mese di settembre
Documentazione a corredo della domanda:
copia del certificato di matrimonio e/o unione civile, rilasciato dal Comune o dall’autorità competente.
F) DONATORI DI SANGUE (ART. 9)
Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Como e Lecco che effettuano donazioni di sangue gratuite presso i centri trasfusionali autorizzati dal Ministero della Sanità, viene concesso un assegno di € 20,00 per donazione . L’assegno è liquidato cumulativamente per tutte le donazioni, una volta all’anno.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
Termini di presentazione:
Entro il 31 dicembre per le donazioni effettuate dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda
Documentazione a corredo della domanda:
per ogni donazione deve essere consegnata l’attestazione del centro trasfusionale che ha ricevuto la donazione.
G) CONTRIBUTO PER LAVORATORE e/o FAMILIARE A CARICO PORTATORI DI HANDICAP (ART. 10 )
Ai lavoratori iscritti, al coniuge non legalmente separato ed ai figli e/o equiparati fiscalmente a carico e conviventi del lavoratore, invalidi civili e/o portatori di handicap tutelati dalle leggi n. 381/1970, n. 382/1970, n. 118/1971, n. 18/1980, n. 508/1988, n. 509/1988, n. 289/1990 e n. 104/1992, e che hanno
subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore 60% e/o una condizione invalidante pari o
superiore al 60%, verrà erogato un contributo annuo pari a € 1.000,00.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore 60% e/o una condizione invalidante pari o superiore al 60%.
Termini di presentazione:
la richiesta deve essere presentata entro l’anno Cassa Edile (01/10 – 30/09). Se la richiesta viene presentata entro il 31/12 dell'anno in corso, verrà liquidato il 50% dell’importo.
Documentazione a corredo della domanda:
fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate della leggi sopra riportate;
stato di famiglia e/o autocertificazione.
In caso di domanda a favore del coniuge non legalmente separato e /o figli ed equiparati:
fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate della leggi sopra riportate;
stato di famiglia e/o autocertificazione;
fotocopia della dichiarazione presentata all’Impresa per l’ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovi che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.
H) CONCORSO SPESE FUNERARIE (ART. 11)
In caso di decesso del lavoratore, che non abbia maturato analogo diritto previsto dall’APE, agli eredi (vedova o figli e/o equiparati o genitori) viene corrisposto un importo pari ad € 1.100,00 a titolo di concorso spese funerarie.
In caso di eredi diretti, l’importo potrà essere corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie per il lavoratore defunto (gli Enti sono esclusi da questa prestazione).
Ai lavoratori iscritti, in caso di decesso della moglie o dei figli e/o equiparati conviventi ed a carico viene
concesso un contributo alle spese funerarie pari a € 650,00.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti;
I suddetti requisiti non sono richiesti in caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore.
Termini di presentazione:
Entro 4 mesi dall’evento;
Entro 3 mesi per gli eventi del mese di settembre
Documentazione a corredo della domanda:
certificato di morte (in carta libera);
attestazione della situazione familiare all’atto del decesso;
dichiarazione del lavoratore attestante che il familiare deceduto era fiscalmente a suo carico;
documenti probatori della spesa sostenuta (documentazione da presentare esclusivamente per il decesso di un familiare, oppure qualora il richiedente la prestazione non sia un erede diretto del lavoratore deceduto).
I) SUSSIDIO STRAORDINARIO (ART. 12)
In casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico, potrà essere riconosciuto a favore dei lavoratori iscritti e delle loro famiglie un sussidio straordinario "una tantum" nella misura indicativa di € 1.000,00 per sussidio e, comunque, nel limite massimo complessivo annuo di € 10.000,00 (anno Cassa Edile). Non potranno essere considerati sussidi straordinari le richieste pervenute che abbiano come oggetto prestazioni / assistenze di qualsiasi natura già disciplinate a livello territoriale o nazionale.
Le richieste pervenute saranno valutate e definite dal Comitato di Gestione.
Requisiti:
essere iscritto alla Cassa Edile di riferimento.
Documentazione a corredo della domanda:
stato di famiglia e/o autocertificazione;
documentazione che attesti e motivi lo stato di situazione di disagio economico.
L) SOGGIORNI CLIMATICI PER I FIGLI DEI LAVORATORI (ART. 13)
Per i figli e/o equiparati conviventi e fiscalmente a carico, di lavoratori iscritti è prevista la possibilità di usufruire di soggiorni climatici a titolo gratuito presso gli Enti convenzionati.
Minori:
età fra i 5 e 12 anni, per un massimo di 30 giorni, periodo di soggiorno climatico tra giugno e agosto;
Adolescenti:
età fra i 13 e 16 anni non compiuti all’atto della partenza, per i quali è previsto un programma di vacanze
durante l’estate.
Per soggetti portatori di handicap che dovranno essere inviati presso Enti specializzati è previsto un rimborso della spesa per un periodo massimo di trenta giorni direttamente all’Ente individuato.
Al godimento delle citate assistenze sono ammessi anche i figli di lavoratori deceduti. Casi particolari saranno esaminati di volta in volta dal Comitato di Gestione.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
Entro il 30/4 dell’anno in corso.
Documentazione a corredo della domanda:
la Cassa Edile provvederà a richiedere direttamente ai lavoratori le informazioni utili ai fini del soggiorno ed a comunicare le disposizioni necessarie per la partenza.
M) ASSISTENZA PER LE MALATTIE INFERIORE AI 7 GIORNI – PER 3 EVENTI (ART. 14)
Ai lavoratori iscritti assenti per malattia per un periodo inferiore a 7 giorni, verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un’indennità aggiuntiva a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sino al raggiungimento del 100% della retribuzione oraria.
L’assistenza sarà erogata per un massimo di 3 eventi all’anno con l’importo residuo derivante dall’erogazione di tutte le "assistenze sociali" di cui alle lettere dalla A) alla L), ai lavoratori iscritti aventi i requisiti, nel limite del contributo dello 0,45% di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro citati in premessa. In caso di insufficienza delle risorse, tale assistenza verrà erogata pro – quota, secondo il seguente ordine di priorità:
1. pagamento, ove possibile, integrale dei primi eventi;
2. pagamento, ove possibile, integrale dei secondi eventi;
3. pagamento, ove possibile, integrale dei terzi eventi.
Requisiti:
600 ore lavorate nel semestre precedente e/o 1.200 ore nei due semestri precedenti.
Termini di presentazione:
liquidata d’ufficio.
Le Parti convengono, inoltre, che
• l’ammontare dell’importo delle "assistenze sociali" disciplinate dal presente Verbale di Accordo non può superare l’importo derivante dall’applicazione della percentuale dello 0,45% di cui ai contratti collettivi nazionali citati nelle premesse;
• l’importo derivante dall’applicazione dello 0,45% e l’importo complessivo delle "assistenze sociali"
è calcolato, per competenza, nel singolo anno Cassa Edile di riferimento;
• …………………
• Le domande relative alle "assistenze sociali" dalla lett. A) alla lett. L), con esclusione della lett. I), relative, esclusivamente, agli eventi accaduti nell’anno Cassa Edile 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021 dovranno essere presentate:
- entro il 30 settembre 2021 per gli eventi dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;
- entro il 31 dicembre 2021 per gli eventi dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021.